Amministratore di condominio

Attestato valido ai fini della nuova riforma del condominio (Legge 220/2012 art. 25, primo comma, lettera G). TESSERA CON NUMERO DI ISCRIZIONE PER GLI AGGIORNAMENTI ANNUALI, MATERIALE DIDATTICO FORNITO IN SEDE. Il costo è di € 180,00 (tutto compreso)

Programma secondo la nuova normativa:
1. Comunione e condominio (significato, costituzione, scioglimento, norme di riferimento, parti e impianti comuni)
2. L’Amministratore (nomina, revoca, requisiti, soggetto fiscale, compiti, rappresentanza, responsabilità, riscossioni quote, retribuzione)
3 Assemblea di condominio (convocazione, costituzione, svolgimento, redazione verbale, presidente e segretario, deleghe, maggioranza richiesta, delibere nulle e annullabili, impugnazioni)
4. Bilancio di condominio (Bilancio preventivo e consuntivo, loro redazione, libro giornale e libro mastro, contabilità di condominio, documentazione di condominio)
5. Ripartizione spese (criteri, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripartizione inquilino/proprietario, lastrici solari, spese scale e tutte le singole fattispecie)
6 Tabelle millesimali e regolamento di condominio (approvazione, criteri, coefficienti, revisione, modifica, contenuti)
7. Adempimenti fiscali (codice fiscale, 770, F24, quadro AC e comunicazione anagrafe tributaria, ristrutturazione edilizia e tecnica delle comunicazioni da inviare)
8. Impianti di condominio (verifica, controlli, adeguamento, prevenzione incendi, assicurazione)
9. Ristrutturazioni dello stabile (cantieri temporanei e mobili, ruolo dell’amministratore, redazione contratto di appalto)
10 Leggi in materia condominiale: DL 37/2008 e l’adeguamento dell’ascensore; legge 10/91 e il riscaldamento; legge 449/97 sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni dei condomini;
11 Trattazione delle più importanti questioni e controversie pratiche (cortile e parcheggi, immissione fumi e rumori, decoro architettonico e facciata, antenne, ascensori, innovazioni
12 UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI; Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998; Linee guida CEN 14 del 2010.
13 Privacy e condominio. Dlgs 196/2003
14 Legge 4/2013 Regolamentazione attività non regolamentate
15 Utilizzo software per la gestione condominio on line

Requisiti dell’amministratore di condominio. Nuova Legge 220/2012 in vigore dal 18/6/2013 Art. 25.

1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.

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