Le categorie di alimentaristi individuate ai fini del presente decreto, avranno obbligo di aggiornarsi con cadenza triennale.
La durata minima dei corsi di aggiornamento è fissata in 6 ore per i Responsabili di industrie alimentari e n. 3 ore per gli addetti di livello di rischio 1 e 2.
Categorie e Numero dei partecipanti
Il numero dei partecipanti ai corsi di formazione iniziali o di aggiornamento non deve essere inferiore a 10 (dieci) unità e non superiore a 30 (trenta) unità tenuto conto della capienza delle aule didattiche. I corsi devono essere organizzati per livello di rischio.
Soggetti erogatori del corso
Agenzie Formative iscritte nell’elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere attività formative sul territorio regionale (ai sensi della DGR 242 del 22/07/2013 e s.m.i.), interessate a svolgere le attività formative per alimentaristi previa registrazione come previsto dalla DGR n. 318 del 21/05/2015 e s.m.i. pubblicata sul BURC n. 34 del 01/06/2015. Si precisa che per la registrazione non vi è alcun termine ultimo.
ESAMI IN SEDE PER ALIMENTARISTI RISCHIO 1, RISCHIO 2 e RIA